Art. 7.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo 3, l'Agenzia è autorizzata a contrarre mutui quindicennali, fino all'importo di 525 milioni di euro, con onere a totale carico dello Stato, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4.
      2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, anche di nuova istituzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con successivi decreti, le somme destinate alla realizzazione degli interventi di competenza di altre amministrazioni statali dallo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali a quelli delle amministrazioni stesse.

 

Pag. 12


      3. Le somme non utilizzate relative a interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per essere utilizzate per le finalità e con le modalità di cui alla presente legge. Qualora l'Agenzia definanzi totalmente o parzialmente un intervento e includa nel piano altro intervento di cui sia titolare il medesimo soggetto, è ammessa la compensazione tra i fondi già trasferiti e quelli di nuova assegnazione, ferme restando le spese già effettuate.
      4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
      5. Le disponibilità di cui al comma 2, non utilizzate nell'anno di riferimento, sono conservate nel conto dei residui per essere assegnate al pertinente capitolo di bilancio negli anni successivi.
      6. Le somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, in attesa dell'erogazione agli enti beneficiari, nonché le giacenze sul conto di disponibilità del Dipartimento del tesoro per il servizio di tesoreria in essere presso la Banca d'Italia, possono essere impiegate con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
      7. Per le finalità di cui alla presente legge possono altresì essere utilizzate le risorse destinate agli interventi di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.